Cerce Vins Furlane

 
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Statuto

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L’anno duemilasette, il mese di novembre, il giorno undici (11/11/2007), alle ore 11,00, presso la Sede Sociale (l’osteria “La de Lisignane” annessa a Cjase Cocèl) l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata “CERCE VINS FURLANE” ha approvato il nuovo Statuto, che sostituisce integralmente il precedente in vigore dal 27/3/2007 (precedente dal 29/1/2005, a sua volta sostitutivo di quello di cui all’Allegato “A” dell’Atto Costitutivo registrato a Udine il 26 agosto 2002 al n° 6512 serie 3 presso l’Ufficio del Registro, di seguito espresso in vigore dal giorno primo gennaio duemilaotto (01/1/2008).

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita con sede in Fagagna e con durata indeterminata, l’Associazione culturale denominata “Cerce Vins Furlane” (in sigla C.V.F.).

Articolo 2 - Scopo sociale

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo primario di tutelare e valorizzare la cultura del vino e del cibo friulani in tutti i loro aspetti attraverso attività culturali, ambientali, turistiche, ricreative ed associative; organizzare viaggi in altre regioni anche all’estero al fine di confrontare le valenze, nell’ambito sopradetto, delle realtà friulane con quanto presente altrove.L’associazione si propone altresì di operare nel campo sociale al fine di promuovere condizioni favorevoli per l’acquisto di prodotti alimentari e di uso comune da ridistribuire fra gli associati; questa attività potrà essere svolta secondo quanto previsto dal regolamento allegato alla lettera “B”.

Articolo 3 – Sede

L’Associazione ha sede in Fagagna presso l’osteria “La de Lisignane” annessa a Cjase Cocèl, ferma restando la domiciliazione della corrispondenza in Fagagna frazione Villalta via Orgnani n. 61. L’indirizzo della sede potrà essere modificato all’interno del Comune con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto.

Articolo 4 – Attività

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione promuove o svolge:

  • Attività culturali: studio, ricerca, dibattiti, convegni, anche attraverso contatti tra persone, enti, associazioni o approfondimenti sul territorio; organizzazione di congressi, conferenze, seminari, corsi e degustazioni; pubblicazione di testi anche in formato multimediale.
  • Attività ricreative quali viaggi e gite.
  • Attività associative: pranzi sociali, feste ed incontri fra soci in occasione di ricorrenze od altro, mostre, proiezioni e documentari.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.E’ consentito lo svolgimento di attività commerciali solo ed esclusivamente come accessorie, secondarie o strumentali allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione.

Articolo 5 - Patrimonio dell’Associazione Quote sociali

L’Associazione non persegue scopi di lucro e provvede al proprio sostentamento tramite autofinanziamenti e/o contributi forniti da Enti pubblici e privati.Il patrimonio dell’associazione è rappresentato da:

  • quote associative obbligatorie versate annualmente dai soci;
  • proventi derivanti dallo svolgimento di attività in diretta attuazione dello scopo sociale;
  • liberalità, contributi, elargizioni forniti da Enti pubblici o privati;proventi derivanti dallo svolgimento di attività anche di tipo commerciale occasionalmente svolte nei limiti dell’ Art. 4;
  • interessi di disponibilità presso Istituti di Credito.

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell’Associazione non potranno essere distribuiti agli associati in alcun modo, nemmeno sotto forma di dividendi o altro, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione vengano imposte a norma di legge. L’importo delle quote associative annuali verranno determinate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è nominativa e non può essere trasferita ad altro soggetto. Qualora il rapporto con L’Associazione venga a cessare per qualsiasi motivo, il socio non può pretendere la restituzione delle quote e dei contributi versati.

Articolo 6 - Rendiconto annuale e Bilancio preventivo

L’esercizio annuale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere un rendiconto economico e finanziario congiuntamente ad un bilancio preventivo, accompagnati da una relazione illustrativa dell’attività svolta e di quella prevista, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.Per l’approvazione del rendiconto hanno diritto di voto tutti i soci, con esclusione di quelli onorari, regolarmente iscritti al momento dell’Assemblea.

Articolo 7 - Categorie dei soci

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

  • Soci Ordinari, coloro che aderiscono all’Associazione pagando regolarmente la quota associativa ordinaria ed i contributi annuali, nonché impegnandosi a sostenere operativamente le iniziative dell’Associazione;
  • Soci Onorari, qualifica permanente conferita a personalità o enti, esentati, per riconoscenza, dal pagamento di qualsiasi contributo.

Articolo 8 - Criteri di ammissione ed esclusione del socio

Possono diventare Soci dell’Associazione, in numero illimitato, oltre ai partecipanti all’Atto Costitutivo, le persone fisiche o giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. In particolare è conseguita l’ammissione quale Socio Ordinario su semplice richiesta indirizzata al Presidente e sostenuta da almeno due Soci con un anno di anzianità. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria. Con la domanda di ammissione il richiedente accetta le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere adottate dagli Organi Sociali, ma ciò non comporta alcun vincolo o impegno in quanto è possibile uscire dall’Associazione in qualsiasi momento. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con interlocutori terzi. La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l’associazione e le manifestazioni dalla stessa organizzata anche da parte dei famigliari. Il versamento della Quota Associativa annuale o di eventuali altri contributi non sono, in ogni caso, trasmissibili o rivalutabili.L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.Il socio può recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta delle dimissioni e conseguente effetto immediato. La decadenza è automatica, oltre che per morte, per i soci che non versano, o versano in parte o in ritardo, la Quota Sociale ed eventuali altri versamenti richiesti.L’esclusione su delibera del Consiglio Direttivo avviene invece per motivi di incompatibilità, per comportamenti contrari agli scopi ed alle norme del presente Statuto. Il provvedimento di esclusione conterrà le motivazioni, avrà efficacia immediata e sarà inappellabile. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’Associazione perde ogni diritto sui servizi, sui contributi versati e sul Patrimonio Sociale.

Articolo 9 - Diritti del socio

Tutti i soci ordinari e onorari, hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione. I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto per le deliberazioni attribuite all’Assemblea dal presente Statuto.I soci onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Articolo 10 – Organi

Gli Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea dei Soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Tesoriere
  • Collegio dei Revisori dei Conti.

Dall’assunzione delle cariche su indicate non deriva il diritto ad alcun compenso.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti i soci ordinari e simpatizzanti che alla data di convocazione risultino in regola con l’iscrizione.L’Assemblea delibera in merito:

  • alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo
  • alla elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
  • alle linee guida dell’attività dell’Associazione in armonia allo scopo sociale
  • all’approvazione del rendiconto annuale, del bilancio preventivo ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle
L’Assemblea in sede straordinaria delibera in merito:
  • alle modifiche statutarie
  • allo scioglimento dell’Associazione
L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta affissa all’albo della sede e trasmessa a mezzo e-mail o posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione:
  • almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e della relazione programmatica del Presidente del Consiglio Direttivo;
  • ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo;
  • a richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso;
  • su richiesta della maggioranza dei soci aventi diritto al voto;
  • quando sia necessario rinnovare i componenti degli organi sociali

L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto tra i soci aventi diritto di voto dalla stessa Assemblea.L’Assemblea è valida e delibera, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto; in caso di mancanza del numero legale è aggiornata per un tempo non inferiore a un giorno e a quel punto è valida qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti. Ogni Socio Ordinario con diritto di voto può rappresentare per delega un solo Socio Ordinario avente diritto di voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, in caso di parità tra i votanti, il voto del Presidente dell'Assemblea è decisivo.

Articolo 12 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri ed è eletto dall’Assemblea dei Soci Ordinari. I Soci Ordinari eletti restano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, il Presidente dell’Associazione. Qualora un membro eletto nel Consiglio Direttivo venisse a mancare, sarà compito dello stesso Consiglio Direttivo cooptare il sostituto. Se viene meno la maggioranza dei membri quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla loro sostituzione. Il consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente:

  • in via ordinaria almeno due volte l’anno
  • in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando richiestogli da almeno tre consiglieri.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale a cura di un segretario nominato dallo stesso Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità tra i votanti, il voto del Presidente è decisivo

Articolo 13 - Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto, tra i suoi membri, dal Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione nei confronti dei terzi anche in giudizio.Ha la responsabilità generale della gestione e del buon funzionamento della Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione nei confronti dei soci e dei terzi. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti; nomina il Vicepresidente e il Tesoriere

Articolo 14 - Vicepresidente

Nominato dal Presidente nell’ambito del Consiglio Direttivo, lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Può essere delegato alle operazioni su conti correnti bancari o postali nonché agli incassi.

Articolo 15 – Tesoriere

Nominato dal Presidente, cura materialmente la gestione economica dell’Associazione, dalla Cassa alla Contabilità. Può essere delegato alle operazioni su conti correnti bancari o postali nonché agli incassi.

Articolo 16 - Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto ogni cinque anni dall’Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i Soci Ordinari con diritto di voto.

Ai Revisori spetta il controllo formale e sostanziale della Contabilità, la redazione di apposita relazione da sottoporre all’Assemblea e allegare ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo nonché la vigilanza sul rispetto dello Statuto.

Articolo 17 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e della metà più uno degli aventi diritto al voto in seconda convocazione.L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche tra gli amministratori uscenti che provvedano ad estinguere tutte le passività. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 18 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamento Interno elaborato dal Consiglio Direttivo

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni.

 

Allegato “B” - Regolamento per l’acquisto di prodotti alimentari e d’uso comune da ridistribuire fra gli associati

  1. Possono partecipare tutti i Soci della CVF, a titolo personale o come famiglia.
  2. La scelta dei prodotti, dei produttori o fornitori proposti dai soci, spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo.
  3. Le informazioni necessarie per effettuare gli ordinativi e ritirare la merce, saranno comunicate ai soci tramite l’invio del bollettino Gnovis! anche per via telematica.
  4. Gli ordinativi potranno essere consegnati manualmente, per fax o per posta elettronica, entro le date indicate, direttamente al socio di volta in volta delegato dal Consiglio Direttivo.
  5. Il ritiro dei prodotti e il pagamento dei corrispettivi sarà possibile all’indirizzo e negli orari indicati nell’ordinativo.
  6. Il pagamento della merce potrà, in taluni casi, essere richiesto anche congiuntamente alla presentazione del buono d’ordine, e potrà avvenire in contanti o a mezzo assegno bancario.
  7. Eventuali contributi o quote aggiuntive costituiscono, insieme alla quota associativa alla CVF, un fondo cassa per il sostegno dei costi organizzativi.
  8. Le prestazioni degli associati, a sostegno delle attività del gruppo, sono da ritenersi volontarie e quindi svolte a titolo gratuito.
  9. Eventuali rimborsi spese per le attività volontarie prestate devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e corredati da adeguata documentazione.
    Le spese di trasporto per ogni singola consegna, indicate nel buono d’ordine, saranno addebitate con il criterio della proporzionalità ai singoli ordini. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da soci volontari, lo stesso sarà addebitato così come previsto dal punto 9, il costo terrà conto della documentazione e di un valore calcolato rispetto ai chilometri percorsi con l’automezzo del socio. Le consegne avverranno di norma nel luogo e alla data indicati, i soci dovranno prelevare i prodotti ordinati nel più breve tempo possibile.
  10. Deve essere esclusa qualsiasi responsabilità del gruppo e del singolo socio incaricato per ciò che attiene alla conservazione e custodia dei prodotti.
 

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